Se produci serramenti, porte o pavimenti, saprai già che il Regolamento EU 2023/1464 ha messo nel mirino la formaldeide, imponendo limiti di emissione molto più severi rispetto al passato.
A partire dal 6 agosto 2026, non sarà più possibile immettere sul mercato europeo prodotti che superano i nuovi limiti di emissione di formaldeide fissati dal Regolamento (UE) 2023/1464.
Il Regolamento (UE) 2023/1464 è una norma che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH introducendo una restrizione specifica sulla formaldeide.
I limiti massimi di formaldeide variano a seconda del tipo di prodotto/articolo, come indicato nella voce 77 dell’Allegato XVII del REACH:
- Mobili & articoli a base di legno: ≤ 0,062 mg/m³
- Altri articoli non in legno (tessili, plastica, elettronica, materiali da costruzione, ecc.): ≤ 0,080 mg/m³
Sono esclusi in generale tutti gli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni
prevedibili, o al di fuori dell’involucro edilizio.
Cosa è necessario fare per adeguarsi? Oltre il laboratorio
Il Regolamento (UE) 2023/1464 modifica l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), introducendo limiti di emissione di formaldeide per gli articoli immessi sul mercato (voce 77, Appendice 14 – metodi di prova). La conformità si ottiene da un insieme di azioni che coinvolge:
1. Gestione fornitori (qualifica e audit)
Ai sensi dell’art. 33 REACH e della nuova restrizione dell’Allegato XVII, la responsabilità ricade sull’immissione sul mercato. Questo implica che è necessario aggiornare i contratti, richiedere dichiarazioni di conformità specifiche alla voce 77, prevedere audit o evidenze sulla stabilità del processo. Una modifica di formulazione del fornitore può rendere non conforme il prodotto finito.
2. Conservazione delle informazioni
L’art. 36 REACH impone la conservazione delle informazioni che dimostrano la conformità per almeno 10 anni. Questo significa che è necessario redarre un fascicolo con, a seconda del proprio ruolo:
- materiali e componenti utilizzati;
- metodo di prova applicato (Appendice 14);
- collegamento tra campione testato e produzione di serie (tracciabilità lotti).
Un test isolato non basta in caso di controllo, per chi produce o immetti per la prima volta.
3. Piano di controllo interno
La restrizione richiede il rispetto continuo dei limiti di emissione. E’ opportuno: implementare controlli interni correlati (prove rapide) per monitorare la costanza prestazionale e ridurre il rischio di non conformità tra un test ufficiale e l’altro.
Perché affidarsi a consulenza specializzata
Il sistema REACH è complesso (obblighi lungo la supply chain, art. 7, 33, 36 e Allegato XVII). Un supporto tecnico consente di:
- evitare errori nella strategia di campionamento e prova
- strutturare correttamente la documentazione richiesta dalle autorità
- aggiornarsi su eventuali modifiche normative
- intervenire sui processi per ridurre le emissioni alla fonte
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