Nel sistema introdotto dal PPWR il fornitore assume un ruolo molto più rilevante rispetto al passato.
L’articolo 3 lo definisce come la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante. Questa definizione costituisce il presupposto degli obblighi previsti dall’articolo 16.
Il regolamento stabilisce infatti che il fornitore deve trasmettere al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché quest’ultimo possa dimostrare la conformità dell’imballaggio, compresa la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII e, quando applicabile, la documentazione richiesta dalla normativa sugli imballaggi sensibili al contatto con alimenti.
Questa disposizione modifica profondamente il rapporto tra cliente e fornitore. Non sarà più sufficiente fornire una scheda tecnica commerciale.
Sempre più spesso i clienti richiederanno dati oggettivi, informazioni sulla composizione dei materiali, dichiarazioni relative alle sostanze disciplinate dal REACH, risultati di prove e altri elementi utili alla predisposizione della documentazione tecnica.
La conseguenza pratica per le imprese
Come avrai capito con il PPWR ogni operatore economico dovrà essere in grado di dimostrare ciò che rientra nella propria sfera di controllo. Questo significa che la conformità non potrà più essere costruita raccogliendo documenti soltanto quando un cliente li richiede. Dovrà diventare parte integrante del sistema di gestione aziendale.
Per questo è importante costruire fin da subito il sistema facedosi aiutare da chi ha già competenze di questo tipo.
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