Regolamento (UE) 2023/2055
Il Regolamento (UE) 2023/2055 introduce nuovi obblighi per le imprese che utilizzano, trasformano o trasportano materiali plastici in forma di pellet, granuli o polveri.
L’obiettivo UE è quello di ridurre del 30% il rilascio accidentale di microplastiche entro il 2030, in linea con il Green Deal e il Piano d’azione per l’inquinamento zero. Il tutto attraverso sistemi di reporting, tracciabilità e gestione dei rischi lungo tutta la supply chain.
Il Regolamento (UE) 2023/2055 modifica l’Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici.
I pellet plastici rappresentano la terza fonte di rilascio non intenzionale di microplastiche nell’ambiente nell’UE, con perdite stimante tra 52.140 e 184.290 tonnellate solo nel 2019 (7-10% del totale) (Fonte: Europarlamento)
Per microplastiche si intendono particelle solide con una concentrazione di polimero pari o superiore all’1% p/p e dimensioni pari o inferiori a 5 mm (che arrivano a 15 mm per le fibre). Il regolamento ha esteso la definizione per includere anche polveri, cilindri, perle e “capelli d’angelo” (residui del trasporto pneumatico – Fonte Europarlamento).
Questi residui rappresentano una sfida per le aziende, poiché la normativa UE richiede ora di monitorare e tracciare non solo il materiale vergine, ma anche i residui industriali derivanti dalla sua movimentazione.
Le imprese che producono articoli a partire da granuli, pellet o polveri plastiche sono tenute a stimare e comunicare annualmente le quantità di microplastiche disperse accidentalmente nell’ambiente.
- Prima scadenza: 31 maggio 2026
- Periodo di riferimento: anno civile 2025
- Autorità competente: ECHA
- Strumento di notifica: IUCLID
Per garantire una rendicontazione conforme, è necessario strutturare un sistema interno di raccolta dati che includa:
- quantitativi di materie prime plastiche in ingresso
- giacenze iniziali e finali di magazzino
- volumi di articoli finiti immessi sul mercato
- scarti destinati a recupero/riciclo o smaltimento
- eventuali perdite verso acque di scarico
Nuovi obblighi sulla gestione dei pellet
Il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dal Regolamento (UE) 2025/2365, che introduce requisiti specifici per prevenire la dispersione di pellet plastici.
Campo di applicazione:
- operatori economici che gestiscono ≥ 5 tonnellate/anno di materiali plastici
- vettori coinvolti nel trasporto di pellet nell’UE
Definizione di pellet:
Materiali da stampaggio contenenti polimeri (vergini o riciclati), inclusi granuli, fiocchi, resine, perle, polveri e agglomerati. Sono escluse le polveri residue non riutilizzate nei processi produttivi.
Piano di Gestione dei Rischi (obbligatorio)
Gli operatori devono implementare un Piano di Gestione dei Rischi per ogni impianto, conforme all’Allegato I del regolamento, che includa:
- identificazione dei punti critici di perdita
- misure tecniche e organizzative di prevenzione
- procedure operative e formazione del personale
- sistemi di monitoraggio e tracciabilità delle dispersioni
Conformità del Piano:
- > 1.500 t/anno: certificazione da ente terzo accreditato
- < 1.500 t/anno: autodichiarazione di conformità
Implicazioni operative per le imprese
Le aziende devono attivarsi tempestivamente per:
- Verificare l’applicabilità della restrizione microplastiche ai propri processi
- Implementare sistemi di tracciabilità quantitativa delle dispersioni
- Adeguare la gestione dei pellet lungo tutta la supply chain
- Prepararsi alla reportistica IUCLID/ECHA con dati auditabili
Il nuovo quadro normativo introduce un approccio integrato basato su:
- misurazione (reporting ECHA)
- prevenzione (gestione pellet)
- tracciabilità (dati quantitativi strutturati)
Le imprese coinvolte devono evolvere verso sistemi di controllo delle perdite strutturati e verificabili, in linea con i requisiti REACH e con le nuove disposizioni settoriali.
Per supportare le imprese nell’adeguamento a tali obblighi, forniamo assistenza tecnica e regolatoria completa, dalla valutazione di applicabilità alla progettazione dei sistemi di tracciabilità, fino alla predisposizione della reportistica IUCLID e alla conformità ai requisiti di gestione dei pellet.
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FAQ – Regolamento microplastiche e pellet plastici
Chi deve presentare il reporting ECHA sulle microplastiche?
Le aziende che producono o utilizzano materiali plastici in forma di pellet, granuli, fiocchi o polveri e che rientrano nei criteri previsti dal Regolamento (UE) 2023/2055.
Quando scade il primo invio IUCLID?
La prima scadenza è fissata al 31 maggio 2026 con riferimento ai dati dell’anno 2025.
Cos’è IUCLID?
IUCLID è la piattaforma utilizzata da ECHA per la raccolta e gestione delle informazioni regolatorie relative alle sostanze chimiche e ai requisiti REACH.
Le PMI devono certificare il Piano di Gestione dei Rischi?
Dipende dai quantitativi gestiti. Oltre 1.500 tonnellate/anno è richiesta verifica da ente terzo accreditato.
Come funzione e si redige l’autodichiarazione di conformità ogni 5 anni?
Per essere in regola, l’operatore deve seguire questi passaggi:
- Piano di valutazione dei rischi: L’impresa deve elaborare, implementare e mantenere aggiornato un piano che descriva le attrezzature e le procedure specifiche per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite (seguendo i requisiti dell’Allegato I del regolamento).
- Notifica alle autorità: Il piano di valutazione dei rischi deve essere notificato alle autorità nazionali competenti insieme all’autodichiarazione di conformità


