Regolamento (UE) 2023/1115 EUDR

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto con l'acronimo EUDR (European Deforestation-free products Regulation), sostituisce il regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR o Timber Regulation) e avrà decorrenza di applicazione dal 30/12/2024 e oltre ad estendere la gamma di prodotti interessati, obbligherà le aziende a integrare o redigere la Dichiarazione di Dovuta Diligenza.

Il nuovo Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR) mira a contrastare la deforestazione e il degrado forestale globale. Il regolamento si applica a una vasta gamma di prodotti, tra cui legno, carta, carne bovina, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma. Le aziende che importano questi prodotti nell'Unione Europea (UE) dovranno essere conformi alle nuove disposizioni per evitare sanzioni.

Per quanto riguarda la filiera legno sono stati aggiunti i Mobili per sedersi (anche trasformabili in letti), e libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa.

In attesa di più precise indicazioni e linee guida sui punti critici come la geolocalizzazione delle materie prime, il testo del regolamento completo redatto dalla comunità europea lo puoi leggere a questo link:

REGULATION (EU) 2023/1115


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Se la tua azienda lavora legno, carta, soia, carne, gomma, palma da olio, potresti avere l’obbligo della conformità. Contattaci per capire come possiamo aiutarti nella verifica.


Gli step del nostro intervento

Le aziende che importano legno e carta possono adottare diverse misure per essere conformi al nuovo regolamento EUDR. Noi ti aiuteremo nei passaggi più importanti tra cui:

  • Sviluppare un sistema di dovuta diligenza “due diligence”
    Studieremo e svilupperemo insieme a te un sistema per identificare e valutare i rischi di deforestazione e degrado forestale associati ai prodotti e/o materie prime importati e/o esportati. Il sistema includerà:

    • Una valutazione dei fornitori
    • Una valutazione dei rischi di deforestazione e degrado forestale associati ai prodotti
    • Un insieme di procedure atte ad attenuare i rischi
  • Ottenere le informazioni necessarie
    Studieremo la strategia migliore per farti ottenere le informazioni necessarie dai propri fornitori al fine di compilare in modo corretto ed esaustivo la dichiarazione di origine.
  • Tenere traccia delle transazioni
    Prepareremo una serie di documenti che dovrai usare per tenere traccia delle transazioni dei prodotti soggetti al regolamento e ti spiegheremo quando e come tenerli aggiornati per eventuali controlli.

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Le domande piu’ frequenti – FAQ

Quando entrerà in vigore il regolamento EUDR?

Per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese, il regolamento si applica a decorrere dal 30 giugno 2025. Per tutti gli altri si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Quali aziende sono soggette al regolamento EUDR?

Tutti gli operatori che importano o esportano nel mercato dell’Unione, materie prime o prodotti che rientrano nelle macrocategorie Legno, Soia, Bovini, Cacao, Caffè, Palma da olio, Gomma e relative sottocategorie come da allegato al regolamento.

Cosa si intende per “rischio trascurabile”?

Il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità in merito alle condizione di:

  1. deforestazione zero, ossia i prodotti interessati contengono o sono fabbricati usando materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020,
  2. oppure sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione (diritti d’uso del suolo, tutela ambientale, gestione forestale, diritti lavoratori ecc).

Cosa si intende che la materia prima o il prodotto non deve essere esportata se prodotta su terrenti soggetti a deforestazione o degrado forestale?

Per deforestazione si intende la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta, intendendo con foresta un terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10%, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano.

Il regolamento (UE) n. 995/2010 EUTR o Timber Regulation sarà ancora attivo?

Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2024. Tuttavia, potrà ancora applicarsi fino al 31 dicembre 2027, al legno e ai prodotti da esso derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024.

Il regolamento EUDR è una certificazione?

No, il regolamento non è una certificazione e non prevede l’intervento di un ente terzo.

Quali sono le materie prime interessate dal regolamento EUDR?

La lista delle materie prime contempla delle macrocategorie suddivise in microcategorie. Ecco una lista delle più rilevanti:

  1. Legno (es. Mobili di legno, parchetti per pavimenti, fogli da impiallacciatura, pannelli di fibre di legno, cornici per quadri e simili, fusti e botti, articoli per la tavola e cucina, utensili e manici, libri stampati, giornali, costruzioni prefabbricate, legna da ardere, carbone di legna ecc.)
  2. Soia (fave di soia, farine, olio)
  3. Bovini (es. animali vivi, carni, frattaglie, cuoio e pelli)
  4. Cacao (cacao in grani, pasta di cacao, burro, cioccolata e altre preparazioni alimentari),
  5. Caffe (caffè torrefatto e succedanei),
  6. Palma da olio (acido stearico, acido oleico, glicerolo, ecc),
  7. Gomma (gomma naturale, pneumatici nuovi, pneumatici rigenerati, camere d’aria, accessori abbigliamento ecc )

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