Regolamento EUDR: semplificazioni per le PMI

Per le micro e piccole imprese (comprese le persone fisiche), i requisiti e le scadenze del Regolamento EUDR sono stati significativamente semplificati per ridurre gli oneri amministrativi, pur mantenendo l’obiettivo di garantire prodotti “deforestation-free”.

Questo è quello emerso dalla pubblicazione dell’ultimo report di aggiornamento aggiornamento, consultabile a questo link:

https://environment.ec.europa.eu/publications/report-european-parliament-and-council-simplification-review-eudr_en

Ecco i punti principali riguardanti i requisiti proposti per le PMI:

Scadenze differite

Le micro e piccole imprese beneficiano di un periodo di transizione più lungo rispetto alle grandi aziende.
L’obbligo entrerà in vigore il 30 giugno 2027 (ad eccezione della filiera del legno, per la quale valgono già le norme EUTR).

Definizione di Piccola Impresa
Ai fini del regolamento, sono considerate piccole imprese quelle che hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo relativo ai prodotti interessati inferiore a 10 milioni di euro.

La Dichiarazione Semplificata (DDS)

Per i micro e piccoli operatori primari (agricoltori o silvicoltori che producono direttamente la materia prima) è previsto un regime agevolato:
Dichiarazione “una tantum“: Possono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza semplificata una sola volta attraverso il sistema informativo Traces.
Identificativo univoco: Una volta effettuata la registrazione, ricevono un singolo codice identificativo che accompagnerà i prodotti lungo tutta la filiera ai fini della tracciabilità.

Deroga sulla Geolocalizzazione

Una delle semplificazioni più rilevanti riguarda la fornitura delle prove geografiche:
Niente coordinate GPS obbligatorie: Questi soggetti sono esentati dall’obbligo di fornire le coordinate geografiche precise (longitudine e latitudine) di ogni appezzamento.
Indirizzo postale: È considerato sufficiente fornire l’indirizzo postale dell’azienda agricola o dello stabilimento, purché ne permetta l’identificazione geografica univoca.

Obblighi di Tracciabilità e Conservazione

Anche se beneficiari di semplificazioni, questi operatori devono comunque garantire la conformità sostanziale:
Conservazione dati: Le aziende devono raccogliere e conservare per almeno 5 anni le informazioni sui loro fornitori e clienti (nome, indirizzo, email) e i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza ricevute.
Requisiti del prodotto: Resta l’obbligo di garantire che i prodotti siano “deforestation-free” (non provenienti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020) e legali secondo le leggi del paese di origine.

I piccoli commercianti (trader PMI) che rivendono prodotti già immessi sul mercato UE sono esentati dallo svolgere una nuova due diligence (DDS) se il prodotto è già stato sottoposto a tale procedura da un operatore a monte; in questo caso devono solo gestire e trasmettere i riferimenti della dichiarazione originaria.

Se vuoi capire come il Regolamento EUDR impatterà sulla tua azienda, allora non esitare a contattarci al numero 049/9003612 o scriverci.