Regolamento (UE) 2025/40 PPWR imballaggi. Sei davvero in regola?

Regolamento 2025/40 imballaggi:  abroga la direttiva 94/62/CE

Il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) rappresenta uno dei passaggi più concreti della strategia europea sull’economia circolare. Non è “solo” una norma ambientale: è un cambio di paradigma progettuale, tecnico e documentale che impatta direttamente su chi produce, utilizza o immette imballaggi sul mercato.

La Commissione europea è molto chiara sull’obiettivo generale: ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio, migliorare la qualità del riciclo e limitare l’uso di sostanze pericolose nei materiali. Lo si legge nella proposta ufficiale di regolamento COM(2022) 677 final trasformatosi nel regolamento attuale, che costituisce la base normativa del testo poi adottato: “preventing the generation of packaging waste, increasing reuse and refill, and making all packaging recyclable in an economically viable way” (Commissione Europea, COM(2022) 677 final).

Ma tradotto operativamente per le aziende, cosa significa davvero?

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Progettazione dell’imballaggio: riutilizzo e LCA non sono più opzionali

Il primo grande pilastro del regolamento è la riduzione degli imballaggi attraverso il riutilizzo. Non basta più “alleggerire” o usare meno materiale: serve progettare imballaggi che siano effettivamente riutilizzabili all’interno di sistemi organizzati.

Il regolamento richiede che tali imballaggi siano progettati secondo criteri tecnici documentati e verificabili, includendo valutazioni di ciclo di vita. Questo approccio deriva direttamente dalla logica europea già consolidata nella Direttiva 94/62/CE, aggiornata nel tempo, ma qui diventa molto più stringente e strutturato.

Gli imballaggi riutilizzabili devono rispettare condizioni tecniche specifiche, tra cui la capacità di essere riutilizzati più volte senza compromettere sicurezza e funzionalità, e devono essere accompagnati da sistemi di tracciamento e documentazione tecnica (Commissione Europea, COM(2022) 677 final, articoli su “reusable packaging”).

Questo significa, concretamente, che un’azienda dovrà:

  • dimostrare come è stato progettato l’imballo
  • documentare la composizione dei materiali
  • integrare uno studio LCA coerente
  • mantenere evidenze tecniche per almeno 10 anni

L’imballaggio diventa un “prodotto tecnico” a tutti gli effetti, con requisiti dimostrabili.

Riciclabilità e sostanze pericolose: il vero nodo critico

Il secondo pilastro è ancora più delicato: la riciclabilità reale degli imballaggi.

Il regolamento stabilisce che tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili secondo criteri definiti a livello europeo, e soprattutto non devono contenere sostanze che ostacolano il riciclo o che rappresentano un rischio per salute e ambiente.

Qui entra in gioco in modo diretto il Regolamento (CE) n. 1907/2006.

L’articolo 5 della proposta COM(2022) 677 richiama esplicitamente le restrizioni sulle sostanze chimiche, facendo riferimento all’articolo 68 e all’Allegato XVII del Regolamento REACH, che stabiliscono limitazioni all’uso di determinate sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato.

Inoltre, le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) sono identificate e aggiornate dall’European Chemicals Agency, con aggiornamenti semestrali della Candidate List. Questo significa che la conformità deve essere seguita nel tempo.

Molte aziende oggi sottovalutano questo aspetto. Non basta dichiarare l’assenza di metalli pesanti: bisogna considerare l’intero spettro delle sostanze soggette a restrizione o autorizzazione.

Per esempio, il limite cumulativo di 100 ppm per piombo, cadmio, mercurio e cromo VI deriva dalla normativa sugli imballaggi e trova un collegamento con il Regolamento (CE) n. 1935/2004, ma il Regolamento 2025/40 amplia il focus includendo tutte le sostanze che possono compromettere il riciclo o generare rischi.

Tracciabilità e responsabilità: cambia il ruolo del produttore

Il terzo pilastro è la responsabilizzazione dei produttori.

Il regolamento introduce obblighi chiari di tracciabilità delle informazioni relative agli imballaggi, inclusi materiali, sostanze e prestazioni ambientali. Per gli imballaggi riciclabili, la documentazione deve essere mantenuta per almeno 5 anni.

Questo è coerente con quanto già previsto dal Regolamento REACH in termini di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento, in particolare per le sostanze SVHC (articolo 33 del Regolamento REACH), dove è richiesto che le informazioni siano trasmesse lungo tutta la supply chain.

In pratica, il produttore di imballaggi non può più limitarsi a fornire una dichiarazione generica: deve essere in grado di dimostrare, con dati tecnici e aggiornati, che il proprio prodotto è conforme.

La Commissione lo esplicita chiaramente nella proposta normativa: la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi passa attraverso una maggiore responsabilità degli operatori economici (COM(2022) 677 final).

Conformità tecnica o vantaggio competitivo?

Come tutti i regolamenti si tratta di un obbligo normativo, ma se non agisci in tempo, rischi di non essere preparato per l’arrivo delle richieste da parte dei tuoi clienti.

E’ chiaro che il Regolamento 2025/40 sta creando un nuovo standard di mercato. Le aziende che si strutturano prima — integrando LCA, controllo delle sostanze, progettazione per il riutilizzo e sistemi di tracciabilità — avranno un vantaggio competitivo concreto.

Chi invece si muove in modo reattivo rischia blocchi commerciali, non conformità e perdita di clienti, soprattutto nei settori più esposti come edilizia, packaging alimentare, GDO e export.

Attività che consigliamo di svolgere già nel 2026

✅ Mappare tutti gli imballaggi utilizzati o prodotti.

✅ Verificare peso, volume e materiali impiegati.

✅ Identificare gli imballaggi plastici soggetti a requisiti di contenuto riciclato.

✅ Valutare la riciclabilità secondo i criteri attualmente disponibili.

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FAQ

* Qali sono le scadenze da monitorare?

Di seguito trovi una cronologia sintetica delle principali date e degli obblighi che le aziende del settore imballaggi dovrebbero monitorare in relazione al Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation). Le date future dovranno comunque essere confermate con eventuali atti delegati e atti di esecuzione che la Commissione Europea pubblicherà nei prossimi anni.

Data Obbligo / Novità PPWR Aziende interessate Cosa fare
11 febbraio 2025 Entrata in vigore del Regolamento PPWR Tutta la filiera degli imballaggi Avviare una prima analisi degli impatti aziendali.
12 agosto 2026 Applicazione generale del Regolamento Produttori, importatori, distributori e utilizzatori di imballaggi Verificare quali obblighi PPWR si applicano ai propri imballaggi.
2026 – 2027 Prime attività di adeguamento e monitoraggio normativo Aziende che producono o acquistano imballaggi Mappare materiali, formati, peso, volume e destinazione d’uso degli imballaggi.
2027 – 2028 Definizione dei criteri tecnici di riciclabilità Produttori di imballaggi Monitorare norme tecniche, atti delegati e criteri di design for recycling.
1 gennaio 2030 Requisiti obbligatori di riciclabilità degli imballaggi Tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE Verificare che gli imballaggi siano progettati per essere riciclabili.
1 gennaio 2030 Obiettivi minimi di contenuto riciclato per alcuni imballaggi in plastica Produttori di imballaggi plastici Verificare fornitori, materiali riciclati disponibili e documentazione tecnica.
1 gennaio 2030 Restrizioni per alcuni imballaggi monouso Produttori e utilizzatori di specifici formati di imballaggio Controllare se i propri prodotti rientrano tra gli imballaggi soggetti a limitazioni.
2030 Obblighi di minimizzazione degli imballaggi Produttori e utilizzatori Ridurre peso, volume e componenti non necessari.
2030 Nuovi requisiti di etichettatura e informazione Tutta la filiera Aggiornare etichette, schede prodotto e documentazione commerciale.
1 gennaio 2035 Verifica della riciclabilità su larga scala Produttori di imballaggi Dimostrare che gli imballaggi siano effettivamente riciclati su scala industriale.
2040 Incremento degli obiettivi di contenuto riciclato Produttori di imballaggi plastici Pianificare ulteriori adeguamenti sui materiali riciclati utilizzati.

* Come si calcola la percentuale di contenuto riciclato?

In base al Regolamento (UE) 2025/40, il calcolo della percentuale di contenuto riciclato, applicato in particolare agli imballaggi di plastica, segue criteri specifici basati su medie annuali e siti produttivi.

Ecco i dettagli su come deve essere effettuato il calcolo:

Base del calcolo

La percentuale minima di contenuto riciclato si applica a qualsiasi parte di plastica contenuta negli imballaggi. Il calcolo deve essere effettuato come media per impianto di produzione e per anno.

  • Flessibilità: L’uso dell’impianto di produzione come base consente al fabbricante un certo margine di manovra per raggiungere gli obiettivi complessivi medi del sito.
  • Specificità: Il calcolo va distinto per ipo e formato di imballaggio. Per “tipo” si intende il polimero predominante, mentre per “formato” si fa riferimento alle dimensioni e alla forma dell’unità di imballaggio.

Fonte del materiale

Per essere conteggiato, il contenuto riciclato deve essere recuperato esclusivamente da rifiuti di plastica post-consumo. Tali rifiuti devono essere:

  • Raccolti all’interno dell’Unione o in paesi terzi con norme equivalenti di raccolta differenziata.
  • Riciclati in impianti che rispettano standard sulle emissioni e prestazioni ambientali equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa UE.

Metodologia dettagliata

Il regolamento non fornisce una formula matematica definitiva nel testo principale, ma stabilisce che la Commissione europea adotterà, entro il 31 dicembre 2026, atti di esecuzione per definire la metodologia esatta di calcolo e verifica.

Questa metodologia:

  • Terrà conto dell’impatto ambientale del processo di riciclaggio.
  • Potrà includere l’obbligo di audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti per garantire la veridicità dei dati.
  • Dovrà essere utilizzata dagli operatori economici a partire dal 1° gennaio 2029 (o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione) per dimostrare la conformità agli obiettivi del 2030.

Esenzioni nel calcolo

Non tutte le parti di plastica contribuiscono al calcolo allo stesso modo:

  • Soglia minima: Le parti di plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell’intera unità di imballaggio sono esentate dagli obblighi di contenuto riciclato minimo e non entrano nel computo.
  • Imballaggi sensibili: Sono previste deroghe per determinati imballaggi sensibili al contatto (come quelli per medicinali o alimenti per lattanti) qualora l’uso di materiale riciclato possa compromettere la sicurezza alimentare o la salute umana.

* Come si calcola la percentuale del 30%

Il calcolo della media per impianto di produzione, relativo alla percentuale minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, segue criteri di flessibilità e specificità tecnica stabiliti dal Regolamento (UE) 2025/40.

Di seguito i dettagli su come deve essere eseguito questo calcolo:

  • Unità di base (Impianto): Per “impianto di produzione” si intende esclusivamente l’impianto industriale in cui l’imballaggio viene effettivamente fabbricato. Utilizzare il singolo sito come base consente al fabbricante un margine di flessibilità nel distribuire il materiale riciclato tra le diverse linee produttive dell’impianto per raggiungere l’obiettivo richiesto.
  • Periodo di riferimento: Il calcolo deve essere effettuato su base annuale.
  • Suddivisione per tipo e formato: La media non è generica per tutta la plastica prodotta nel sito, ma deve essere calcolata separatamente per:
  • Tipo di imballaggio: riferito al polimero predominante nella composizione (es. PET, PE, PP) .
  • Formato di imballaggio: riferito alle dimensioni e alla forma di una specifica unità di imballaggio.
  • Parti di plastica incluse: La percentuale si applica a qualsiasi parte di plastica contenuta nell’imballaggio. Tuttavia, le parti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell’intera unità di imballaggio sono esentate dal calcolo.
  • Metodologia ufficiale: La formula matematica esatta e le norme di verifica saranno stabilite dalla Commissione europea tramite atti di esecuzione da adottare entro il 31 dicembre 2026 5. Questa metodologia dovrà:
  • Tenere conto dell’impatto ambientale del processo di riciclaggio.
  • Includere eventualmente l’obbligo di audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti per garantire la veridicità dei dati.
  • Applicazione temporale: Gli operatori economici dovranno conformarsi alle norme di calcolo stabilite negli atti di esecuzione a partire dal 1° gennaio 2029 (o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto, se successiva).

In sintesi, il fabbricante deve garantire che, mediamente in un anno e per ogni specifico sito produttivo, ogni tipologia di formato e polimero plastico immesso sul mercato rispetti le soglie minime (es. il 30% per le bottiglie in PET dal 2030).

* Quali sono i criteri per definire un imballaggio riciclabile?

Secondo il Regolamento (UE) 2025/40, un imballaggio è considerato riciclabile se soddisfa simultaneamente due condizioni fondamentali stabilite all’articolo 6 1.

Condizioni principali per la riciclabilità

  1. Progettazione per il riciclaggio (Design for Recycling): L’imballaggio deve essere progettato in modo che le materie prime secondarie ottenute siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie. Questo criterio si applicherà a partire dal 1° gennaio 2030.
  2. Riciclaggio su scala: Quando diventa rifiuto, l’imballaggio deve poter essere oggetto di raccolta differenziata e cernita in flussi specifici senza compromettere la riciclabilità di altri materiali, e deve essere effettivamente riciclato su scala industriale. Questo requisito sarà pienamente applicabile dal 1° gennaio 2035 3.

Classi di prestazione

La riciclabilità degli imballaggi deve essere valutata dal fabbricante ed espressa in classi di prestazione (A, B o C).

  • Dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi che non raggiungono almeno la classe C (corrispondente a una riciclabilità per unità superiore o uguale al 70% in peso) saranno considerati tecnicamente non riciclabili e non potranno essere immessi sul mercato.
  • Dal 1° gennaio 2038, il requisito minimo salirà alla classe B (pari o superiore all’80% in peso).

Parametri tecnici di progettazione

Per stabilire se un imballaggio è riciclabile, la Commissione definirà criteri dettagliati basati su parametri quali:

  • Additivi, etichette e adesivi: La loro presenza non deve contaminare le materie prime secondarie o ostacolare la cernita.
  • Colori e Inchiostri: Materiali troppo colorati o inchiostri con sostanze che destano preoccupazione possono impedire il riciclaggio di alta qualità.
  • Barriere e rivestimenti: La loro applicazione può rendere più difficile il recupero del materiale principale.
  • Facilità di svuotamento e disassemblaggio: L’imballaggio deve essere progettato per essere svuotato facilmente dai residui di prodotto e per consentire la separazione meccanica o manuale dei componenti.

Componenti e Unità di imballaggio

La valutazione deve riguardare l’intera unità di imballaggio:

  • Per i componenti integrati, la valutazione tiene conto dell’insieme; componenti separabili meccanicamente richiedono analisi distinte.
  • Tutti i componenti devono essere compatibili con i processi consolidati di raccolta e cernita e non devono ostacolare la riciclabilità del corpo principale.

Esenzioni

Questi criteri di riciclabilità non si applicano ad alcune categorie specifiche, tra cui:

  • Confezionamento primario di medicinali e dispositivi medici.
  • Imballaggi sensibili al contatto per alimenti per lattanti o fini medici speciali.
  • Imballaggi in materiali particolari immessi in quantità ridotte, come legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana (vedi paragrafo 8).

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