EUDR: pubblicato il nuovo testo TARIC. I codici doganali da utilizzare per importazioni ed esportazioni

I nuovi codici  TARIC previsti per l’EUDR

L’articolo 26 del Regolamento EUDR, disciplina specificamente i controlli doganali sui prodotti interessati che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono. Il TARIC costituisce lo strumento attraverso il quale le amministrazioni doganali applicano le misure previste dalla normativa europea alle merci oggetto di importazione ed esportazione (Ministero dell’agricoltura – News)

L’aggiornamento del TARIC rende più precisa la gestione doganale dell’EUDR, soprattutto per le imprese che utilizzano prodotti già immessi sul mercato europeo e per quelle che operano con merci soggette a condizioni particolari. Tale aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650, che ha ridefinito alcune categorie di operatori e i relativi adempimenti, e dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102, che ha modificato l’allegato I relativo ai prodotti interessati.

La corretta compilazione della dichiarazione doganale dipende da valutazioni che devono essere effettuate prima dell’operazione: classificazione del prodotto, posizione dell’operatore nella filiera e applicabilità delle disposizioni del regolamento.

Il documento tecnico distingue i codici destinati a identificare le dichiarazioni presentate dagli operatori da quelli utilizzabili per attestare condizioni particolari o esclusioni.

La tabella seguente riporta i codici pubblicati nell’aggiornamento, con una sintesi della loro funzione. Le descrizioni sono operative e non sostituiscono le condizioni di utilizzo riportate nel documento originale della Commissione.

Codici TARIC da utilizzare nelle operazioni

Codice Utilizzo
C716 Riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) per importazione o esportazione
C717 Identificativo della dichiarazione semplificata degli operatori primari micro o piccoli
Y129 Merci classificate in voci contrassegnate da «ex», ma non comprese nell’ambito EUDR
Y132 Prodotti fabbricati prima del 29 giugno 2023, alle condizioni previste
C718 Prodotti già immessi sul mercato UE durante il periodo transitorio, successivamente esportati o reimportati
Y133 Prodotti usati, di seconda mano, rifiuti o materiali recuperati, nei casi previsti
Y141 Regime transitorio per microimprese e piccole imprese fino al 29 giugno 2027
Y142 Spedizioni non commerciali tra consumatori
Y187 Campioni di valore e quantità trascurabili, destinati ad analisi, esami o prove
Y190 Imballaggi impiegati esclusivamente per accompagnare, proteggere o trasportare altri prodotti
Y191 Determinati prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali e materiali informativi o di corrispondenza
C720 Reimportazione da parte di operatori a valle non PMI registrati
C725 Reimportazione da parte di operatori a valle PMI non registrati
Y188 Esportazione da parte di operatori a valle PMI non registrati
Y196 Esportazione da parte di operatori a valle non PMI registrati

Operatori a valle: perché sono previsti codici distinti

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650 riguarda la posizione degli operatori a valle.

Il nuovo assetto normativo distingue gli operatori che immettono per primi prodotti interessati sul mercato da quelli che utilizzano prodotti già immessi sul mercato per realizzare ulteriori prodotti interessati.

Gli articoli 5 e 6, nella versione modificata del regolamento, disciplinano rispettivamente gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti, e quelli degli operatori primari micro o piccoli.

I codici Y188 e Y196 consentono di identificare in dogana le esportazioni effettuate dagli operatori a valle, distinguendo le PMI dagli operatori non PMI registrati nel sistema informativo.

NB: L’eventuale esenzione dalla presentazione di una nuova DDS non equivale però a un’esclusione generale dall’EUDR. Restano applicabili gli obblighi specificamente attribuiti alla categoria di operatore interessata.

Imballaggi: qual è il significato del codice Y190?

Il codice Y190 è stato introdotto perchè il legislatore europeo ha previsto una distinzione degli imballaggi, basata sulla funzione che svolgono nell’operazione commerciale. Diventa interessante in particolare per le imprese del settore cartotecnico e dell’imballaggio. Il problema nasce dal fatto che uno stesso codice doganale può identificare imballaggi che, a seconda del loro utilizzo, sono soggetti o meno all’EUDR.

L’allegato I del Regolamento EUDR delimita i prodotti interessati e contiene indicazioni specifiche per i materiali di imballaggio utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare altri prodotti. Il codice Y190 quindi permette di identificare le operazioni nelle quali ricorrono le condizioni previste per gli imballaggi utilizzati esclusivamente a tale scopo.

E’ chiaro che Y190 non introduce una nuova esenzione generalizzata per il settore degli imballaggi, ma appunto permette di dichiarare in dogana una condizione di esclusione prevista dall’allegato I dell’EUDR.

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