I nuovi codici TARIC previsti per l’EUDR
L’articolo 26 del Regolamento EUDR, disciplina specificamente i controlli doganali sui prodotti interessati che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono. Il TARIC costituisce lo strumento attraverso il quale le amministrazioni doganali applicano le misure previste dalla normativa europea alle merci oggetto di importazione ed esportazione (Ministero dell’agricoltura – News)
L’aggiornamento del TARIC rende più precisa la gestione doganale dell’EUDR, soprattutto per le imprese che utilizzano prodotti già immessi sul mercato europeo e per quelle che operano con merci soggette a condizioni particolari. Tale aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650, che ha ridefinito alcune categorie di operatori e i relativi adempimenti, e dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102, che ha modificato l’allegato I relativo ai prodotti interessati.
La corretta compilazione della dichiarazione doganale dipende da valutazioni che devono essere effettuate prima dell’operazione: classificazione del prodotto, posizione dell’operatore nella filiera e applicabilità delle disposizioni del regolamento.
Il documento tecnico distingue i codici destinati a identificare le dichiarazioni presentate dagli operatori da quelli utilizzabili per attestare condizioni particolari o esclusioni.
La tabella seguente riporta i codici pubblicati nell’aggiornamento, con una sintesi della loro funzione. Le descrizioni sono operative e non sostituiscono le condizioni di utilizzo riportate nel documento originale della Commissione.
Codici TARIC da utilizzare nelle operazioni
| Codice | Utilizzo |
|---|---|
| C716 | Riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) per importazione o esportazione |
| C717 | Identificativo della dichiarazione semplificata degli operatori primari micro o piccoli |
| Y129 | Merci classificate in voci contrassegnate da «ex», ma non comprese nell’ambito EUDR |
| Y132 | Prodotti fabbricati prima del 29 giugno 2023, alle condizioni previste |
| C718 | Prodotti già immessi sul mercato UE durante il periodo transitorio, successivamente esportati o reimportati |
| Y133 | Prodotti usati, di seconda mano, rifiuti o materiali recuperati, nei casi previsti |
| Y141 | Regime transitorio per microimprese e piccole imprese fino al 29 giugno 2027 |
| Y142 | Spedizioni non commerciali tra consumatori |
| Y187 | Campioni di valore e quantità trascurabili, destinati ad analisi, esami o prove |
| Y190 | Imballaggi impiegati esclusivamente per accompagnare, proteggere o trasportare altri prodotti |
| Y191 | Determinati prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali e materiali informativi o di corrispondenza |
| C720 | Reimportazione da parte di operatori a valle non PMI registrati |
| C725 | Reimportazione da parte di operatori a valle PMI non registrati |
| Y188 | Esportazione da parte di operatori a valle PMI non registrati |
| Y196 | Esportazione da parte di operatori a valle non PMI registrati |
Operatori a valle: perché sono previsti codici distinti
Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650 riguarda la posizione degli operatori a valle.
Il nuovo assetto normativo distingue gli operatori che immettono per primi prodotti interessati sul mercato da quelli che utilizzano prodotti già immessi sul mercato per realizzare ulteriori prodotti interessati.
Gli articoli 5 e 6, nella versione modificata del regolamento, disciplinano rispettivamente gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti, e quelli degli operatori primari micro o piccoli.
I codici Y188 e Y196 consentono di identificare in dogana le esportazioni effettuate dagli operatori a valle, distinguendo le PMI dagli operatori non PMI registrati nel sistema informativo.
NB: L’eventuale esenzione dalla presentazione di una nuova DDS non equivale però a un’esclusione generale dall’EUDR. Restano applicabili gli obblighi specificamente attribuiti alla categoria di operatore interessata.
Imballaggi: qual è il significato del codice Y190?
Il codice Y190 è stato introdotto perchè il legislatore europeo ha previsto una distinzione degli imballaggi, basata sulla funzione che svolgono nell’operazione commerciale. Diventa interessante in particolare per le imprese del settore cartotecnico e dell’imballaggio. Il problema nasce dal fatto che uno stesso codice doganale può identificare imballaggi che, a seconda del loro utilizzo, sono soggetti o meno all’EUDR.
L’allegato I del Regolamento EUDR delimita i prodotti interessati e contiene indicazioni specifiche per i materiali di imballaggio utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare altri prodotti. Il codice Y190 quindi permette di identificare le operazioni nelle quali ricorrono le condizioni previste per gli imballaggi utilizzati esclusivamente a tale scopo.
E’ chiaro che Y190 non introduce una nuova esenzione generalizzata per il settore degli imballaggi, ma appunto permette di dichiarare in dogana una condizione di esclusione prevista dall’allegato I dell’EUDR.
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