Se nel vostro catalogo, schede prodotto, broschure aziendale, packaging, compaiono ancora frasi simili a queste: “prodotto ecologico” o “mobile sostenibili”, “impatto zero”, “rispettoso dell’ambiente”, “azienda green” ecc. (detti in gergo “Green claims”), in relazione al vostro prodotto o azienda, da settembre rischiate sanzioni fino al 4% del fatturato se non sono soddifatte certe condizioni.
La Direttiva (UE) 2024/825 (nota anche come Direttiva Empowering Consumers o anti-greenwashing) rappresenta un passo importante verso una comunicazione aziendale che negli anni si è dipinta troppo spesso di sostenibilità apparente, soprattutto in riferimento all'”impatto zero” in termini di emissioni gas serra, di un certo prodotto o servizio (Fonte Commissione Europea – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825).
Il suo obiettivo non è vietare alle aziende di parlare di sostenibilità, ma impedire che vengano utilizzate dichiarazioni ambientali generiche, non verificabili, sproporzionate o tali da indurre il consumatore a credere che un prodotto, un processo o un’azienda abbiano caratteristiche ambientali migliori di quelle effettivamente dimostrabili.
La direttiva non prende di mira solo gli slogan ambientali o i marchi autereferenziali, ma va a modificare molti punti della Direttiva 005/29/CE (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029)
Il decreto, come dicevamo, introduce nuove regole riguardanti:
- dichiarazioni ambientali (green claims)
- marchi di sostenibilità
- informazioni sulla durabilità dei prodotti
- informazioni sulla riparabilità
- pratiche commerciali considerate ingannevoli
Tutte le aziende, di ogni settore e dimensione, che vendono prodotti dovranno essere conformi alla direttiva.
Quando entra in vigore la Direttiva UE 2024/825?
La Direttiva UE 2024/825 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo prevede inoltre che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni nazionali di recepimento entro il 27 marzo 2026 e le applichino dal 27 settembre 2026.
Per l’Italia, il riferimento operativo è il D.Lgs. 30/2026. Il decreto è entrato in vigore il 24 marzo 2026, mentre le nuove disposizioni diventano applicabili dal 27 settembre 2026.
Questa data è importante perché le imprese devono usare il periodo transitorio per verificare cataloghi, siti web, schede prodotto, etichette, brochure, dichiarazioni ESG, presentazioni commerciali, capitolati, dichiarazioni per clienti, claim su imballaggi e comunicazioni relative a certificazioni ambientali.
A chi si applica la Direttiva UE 2024/825?
La direttiva si applica alle pratiche commerciali tra imprese e consumatori. Il suo ambito principale è quindi B2C, ma sarebbe un errore leggerla come una norma irrilevante per chi lavora nel B2B.
Nel settore legno-arredo molte aziende operano in filiere miste: producono componenti per brand, forniscono contract, vendono tramite distributori, partecipano a gare, forniscono materiali a progettisti, general contractor o produttori che poi comunicano il prodotto al consumatore finale. In questi casi le dichiarazioni ambientali generate a monte possono diventare la base delle comunicazioni commerciali a valle.
Per questo, anche un produttore B2B deve gestire i claim ambientali con metodo. Se un’azienda fornisce pannelli, superfici, componenti, imbottiti, sedute, mobili, pavimenti, rivestimenti o elementi di arredo e rilascia al cliente dichiarazioni su FSC, PEFC, contenuto riciclato, riciclabilità, EPD, LCA, basse emissioni VOC, CAM o carbon footprint, deve assicurarsi che tali informazioni siano tecnicamente corrette e utilizzabili senza creare greenwashing.
Cosa cambia per le aziende?
La modifica più importante è culturale e documentale. Le informazioni ambientali devono essere governate come parte del sistema di compliance aziendale. Non basta più avere una certificazione, un logo o una frase commerciale ben costruita. Occorre dimostrare che il claim sia vero, pertinente, aggiornato e proporzionato.
Noi suggeriamo sempre alle aziende di trattare i claim ambientali come si trattano le dichiarazioni di conformità di prodotto: bisogna definire cosa si dichiara, su quale prodotto o famiglia di prodotti, sulla base di quale prova, con quale campo di applicazione, con quale validità temporale e con quale responsabilità interna.
In concreto, un’azienda dovrebbe mappare tutte le dichiarazioni ambientali presenti nei propri strumenti di comunicazione. Vanno controllati sito web, cataloghi, schede tecniche, schede LEED, dichiarazioni CAM, documentazione FSC/PEFC, EPD, packaging, presentazioni commerciali, offerte, capitolati, LinkedIn, newsletter e dichiarazioni inviate ai clienti. Ogni claim dovrebbe essere collegato a una prova: certificato, rapporto di prova, LCA, EPD, dichiarazione del fornitore, specifica tecnica, scheda di sicurezza, distinta base, procedura interna o evidenza di audit.
La parte più delicata riguarda i claim generici. Dire “sostenibile” senza spiegare in che senso è sostenibile è rischioso. Dire “prodotto certificato” senza indicare quale certificazione, quale ente, quale standard e quale perimetro è debole. Dire “riciclabile” senza sapere se il prodotto è effettivamente riciclabile nelle condizioni reali di raccolta, separazione e trattamento è un’affermazione vulnerabile.
Cosa sono i claim ambientali?
Un claim ambientale è qualsiasi dichiarazione, indicazione, simbolo, marchio, messaggio o rappresentazione che comunica un beneficio ambientale relativo a un prodotto, a un servizio, a un processo, a un materiale o a un’organizzazione.
Nel linguaggio tecnico europeo si parla di “asserzioni ambientali”. Possono essere testuali, grafiche o implicite. Non serve scrivere “green” per fare un claim ambientale: anche un’icona con una foglia, un bollino verde, un simbolo di riciclo, un’immagine naturalistica o un marchio di sostenibilità possono orientare la percezione ambientale del consumatore.
Nel settore legno-arredo rientrano tra i claim ambientali espressioni come “legno sostenibile”, “prodotto ecologico”, “mobile naturale”, “realizzato con materiali riciclati”, “a basse emissioni”, “contribuisce ai crediti LEED”, “conforme ai CAM”, “carbon neutral”, “zero emissioni”, “riciclabile”, “circolare”, “plastic free”, “prodotto responsabile”, “vernici ecologiche”, “pannello green”, “arredo ESG”.
Il punto non è eliminare queste espressioni, ma renderle tecnicamente difendibili.
Quali claim ambientali saranno vietati?
La Direttiva UE 2024/825 rafforza il divieto di pratiche commerciali ingannevoli e introduce nuove ipotesi relative alle dichiarazioni ambientali. In particolare, diventano problematiche le asserzioni ambientali generiche quando l’operatore economico non è in grado di dimostrare una prestazione ambientale “eccellente riconosciuta e pertinente”.
Sono rischiosi i claim generici come “rispettoso dell’ambiente”, “ecologico”, “verde”, “amico della natura”, “sostenibile”, “a impatto climatico ridotto” se non sono accompagnati da una spiegazione precisa e da evidenze verificabili.
La direttiva interviene anche sui marchi di sostenibilità. Un marchio di sostenibilità non può essere utilizzato liberamente se non è basato su un sistema di certificazione o non è istituito da un’autorità pubblica. Questo è un passaggio molto rilevante per le aziende che creano loghi interni, bollini proprietari o claim grafici privi di uno schema verificabile.
Un altro punto critico riguarda le affermazioni su prestazioni ambientali future. Dire che un prodotto o un’azienda sarà “climate neutral”, “net zero” o “a impatto zero” entro una certa data richiede impegni chiari, verificabili, realistici e supportati da un piano di attuazione. Non basta dichiarare un obiettivo aspirazionale.
Quando un claim ambientale è considerato greenwashing?
Un claim ambientale diventa greenwashing quando crea una percezione ambientale migliore rispetto alla realtà documentabile. Il greenwashing non coincide soltanto con la falsità esplicita. Molto spesso nasce da comunicazioni parziali, vaghe, decontestualizzate o eccessivamente estese.
Un esempio tipico nel settore legno-arredo è l’uso improprio di FSC o PEFC. Se un’azienda è certificata FSC per la catena di custodia, non può automaticamente affermare che tutti i suoi prodotti sono FSC. Deve verificare che il materiale acquistato sia coperto da claim FSC corretto, che la produzione sia gestita nel sistema di catena di custodia e che la vendita riporti il claim appropriato.
Altro esempio: un produttore può avere una EPD su una determinata famiglia di prodotti, ma non può usare quella EPD per comunicare genericamente che tutta l’azienda o tutti i prodotti sono “a basso impatto ambientale”. L’EPD descrive prestazioni ambientali secondo regole specifiche, non assegna automaticamente un giudizio assoluto di sostenibilità.
Il greenwashing si crea anche quando si comunica come vantaggio ambientale ciò che è già imposto dalla legge. Se una sostanza è vietata o limitata da un regolamento, non posso presentare la semplice conformità come una prestazione ambientale distintiva, salvo chiarire correttamente il contesto.
Si possono ancora usare le parole “ecosostenibile” o “green”?
Sì, ma con estrema cautela. Parole come “ecosostenibile”, “green”, “ecologico”, “naturale”, “sostenibile” e “rispettoso dell’ambiente” non sono vietate in modo assoluto, ma diventano rischiose se usate da sole, senza qualificazione tecnica.
In una comunicazione corretta non scriverei semplicemente “mobile sostenibile”. Scriverei, ad esempio, “mobile realizzato con pannelli certificati FSC Mix, vernici a basse emissioni VOC testate secondo metodo X, imballaggio progettato per ridurre il consumo di materiale rispetto alla versione precedente e documentazione tecnica disponibile su richiesta”. Questa seconda formulazione è meno pubblicitaria, ma molto più difendibile.
Il principio operativo è semplice: più il claim è generico, più è vulnerabile. Più il claim è specifico, misurabile e collegato a una prova, più è solido.
Come dimostrare una dichiarazione ambientale?
Una dichiarazione ambientale si dimostra costruendo un fascicolo tecnico del claim. Non basta archiviare un certificato in una cartella. Bisogna collegare ogni affermazione a una prova coerente.
Per esempio, se dichiaro “contenuto riciclato”, devo sapere quale componente contiene materiale riciclato, in quale percentuale, con quale metodo di calcolo, con quale documento del fornitore, con quale eventuale certificazione di parte terza e con quale tracciabilità di lotto o commessa.
Se dichiaro “basse emissioni VOC”, devo disporre di un rapporto di prova pertinente, eseguito secondo metodo riconosciuto, riferito al prodotto o alla famiglia di prodotti comunicata. Se dichiaro “conforme ai CAM”, devo chiarire a quali CAM mi riferisco, a quale criterio, con quali evidenze e per quale destinazione d’uso.
Se dichiaro “contribuisce ai crediti LEED”, devo evitare scorciatoie. Un prodotto non è “certificato LEED”, perché LEED certifica edifici, non prodotti. Posso invece predisporre una mappatura tecnica che indichi a quali crediti LEED il prodotto può contribuire, sulla base di documenti come EPD, contenuto riciclato, ingredient reporting, emissioni VOC, provenienza delle materie prime o certificazioni di catena di custodia.
La logica è quella della tracciabilità documentale: claim, perimetro, requisito, evidenza, responsabilità, validità e riesame periodico.
Quali certificazioni sono accettate?
La direttiva non contiene un elenco chiuso di certificazioni “accettate”. Il criterio non è il nome commerciale del certificato, ma la robustezza del sistema che sostiene il claim.
Dal punto di vista tecnico, una certificazione è tanto più solida quanto più è basata su uno standard chiaro, requisiti verificabili, audit indipendente, sorveglianza periodica, regole sull’uso del marchio e campo di applicazione definito.
Nel settore legno-arredo possono essere rilevanti certificazioni e strumenti come FSC, PEFC, EPD secondo ISO 14025, LCA secondo ISO 14040 e ISO 14044, certificazioni sul contenuto riciclato, schemi sulle emissioni indoor, ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale, ISO 14067 per carbon footprint di prodotto, ISO 14064 per inventari GHG, oltre agli strumenti richiesti dai CAM in funzione del prodotto e della gara.
Attenzione però: la certificazione non autorizza qualsiasi comunicazione. Un certificato ISO 14001 non rende automaticamente “ecologico” un prodotto. Una EPD non significa che il prodotto sia “migliore” di un altro. FSC e PEFC dimostrano aspetti specifici della catena di custodia e della provenienza della materia prima legnosa, non l’intera sostenibilità del mobile. La conformità dipende sempre dal rapporto tra claim utilizzato e prova disponibile.
La Direttiva riguarda anche i mobili?
Sì, quando i mobili sono oggetto di comunicazioni commerciali rivolte al consumatore o quando le dichiarazioni ambientali lungo la filiera vengono utilizzate per sostenere comunicazioni al mercato.
Il settore mobili è particolarmente esposto perché utilizza frequentemente claim legati a legno certificato, materiali naturali, riciclabilità, contenuto riciclato, vernici ecologiche, basse emissioni, durabilità, riparabilità, modularità, economia circolare, CAM arredi, LEED, ESG e carbon footprint.
Un’azienda che produce mobili, arredi contract, sedute, pareti divisorie, cucine, bagni, complementi, pannelli, superfici o componenti deve quindi verificare la coerenza tra prodotto reale e comunicazione ambientale. La distinta base, la qualifica fornitori, la catena di custodia, i test di laboratorio, le schede tecniche e i certificati diventano parte integrante della gestione del rischio greenwashing.
La Direttiva riguarda i CAM?
La Direttiva UE 2024/825 non modifica direttamente i CAM, cioè i Criteri Ambientali Minimi applicati negli appalti pubblici italiani. Tuttavia, il collegamento operativo è forte.
I CAM richiedono spesso evidenze ambientali su materiali, sostanze, emissioni, contenuto riciclato, legno certificato, durabilità, disassemblabilità, imballaggi e caratteristiche ambientali del prodotto. Quando un’azienda comunica “conforme ai CAM” o “idoneo per appalti CAM”, sta facendo una dichiarazione tecnica che deve essere precisa.
Il claim “conforme ai CAM” è troppo generico se non specifica il decreto CAM applicabile, il criterio di riferimento, il prodotto coperto e la documentazione disponibile. Nel settore arredo, ad esempio, una corretta comunicazione dovrebbe distinguere tra conformità del prodotto, disponibilità di evidenze per specifici criteri CAM, certificazioni utilizzabili come mezzo di prova e limiti del campo di applicazione.
In pratica, la direttiva spinge le aziende a trasformare le dichiarazioni CAM da slogan commerciale a dossier tecnico.
La Direttiva riguarda le certificazioni FSC e PEFC?
Sì, indirettamente ma in modo molto concreto. FSC e PEFC sono schemi di certificazione molto importanti nel settore legno-arredo, ma devono essere comunicati correttamente.
Un’azienda certificata FSC o PEFC deve evitare di usare la certificazione come claim ambientale generico. Non dovrebbe dire “azienda sostenibile certificata FSC” se la certificazione riguarda solo la catena di custodia. Non dovrebbe dire “tutti i nostri prodotti sono FSC” se solo alcune linee o commesse sono coperte. Non dovrebbe usare loghi o claim senza rispettare le regole dello schema.
La certificazione FSC/PEFC è un’evidenza forte quando il claim riguarda la provenienza della materia prima legnosa e la tracciabilità della catena di custodia. Diventa invece debole o fuorviante se viene usata per comunicare benefici ambientali più ampi, come riduzione della CO₂, circolarità del prodotto, impatto ambientale complessivo o sostenibilità totale del mobile, salvo che tali aspetti siano dimostrati con ulteriori evidenze.
Qual è la differenza tra Direttiva 2024/825 e Green Claims Directive?
La Direttiva UE 2024/825 è una norma già adottata e recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026. Interviene nel quadro della tutela dei consumatori e delle pratiche commerciali sleali, introducendo nuovi divieti e nuovi obblighi informativi collegati alla transizione verde.
La Green Claims Directive, invece, nasce come proposta distinta della Commissione europea, presentata nel marzo 2023, dedicata alla fondatezza e comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite. La Commissione ha spiegato che la proposta Green Claims avrebbe dovuto completare e rendere più operativa la disciplina sull’empowering consumers, richiedendo che i claim ambientali fossero supportati da metodi robusti, scientifici e verificabili.
La differenza pratica è questa: la Direttiva 2024/825 vieta e disciplina le pratiche ingannevoli nel contesto consumer; la Green Claims Directive avrebbe dovuto introdurre regole più specifiche su come sostanziare, verificare e comunicare i claim ambientali volontari.
Per le aziende, però, il messaggio è già chiaro anche senza attendere ulteriori sviluppi della Green Claims Directive: le dichiarazioni ambientali devono essere costruite su evidenze tecniche, non su formule commerciali generiche.
Cosa è necessario fare prima del 27 di settembre?
Il primo passo che consigliemo alle aziende è una gap analysis dei claim ambientali. Non partiremo dalle certificazioni disponibili, ma dalle frasi realmente usate verso il mercato. Sito web, cataloghi, offerte, schede prodotto, dichiarazioni CAM, documenti LEED, brochure ESG, etichette e post LinkedIn devono essere analizzati claim per claim.
Per ogni dichiarazione ambientale ci dobbiamo chiedere: cosa stiamo affermando esattamente? A quale prodotto si riferisce? Quale prova abbiamo? La prova è aggiornata? Il claim è proporzionato? Il consumatore o il cliente tecnico potrebbero interpretarlo in modo più ampio di quanto possiamo dimostrare? Il claim riguarda un requisito volontario o un obbligo di legge? Il marchio utilizzato è basato su un sistema di certificazione riconosciuto?
Solo dopo questa analisi ha senso intervenire sulla comunicazione. In molti casi non serve eliminare i claim ambientali, ma riscriverli in modo più preciso. La sostenibilità non va banalizzata: va resa verificabile.
Per il settore legno-arredo, questa norma è anche un’opportunità. Le aziende che dispongono di FSC, PEFC, EPD, LCA, ISO 14001, prove VOC, documentazione CAM, mappature LEED e sistemi seri di qualifica fornitori potranno distinguersi da chi continua a usare claim generici. Ma dovranno imparare a comunicare questi strumenti con rigore tecnico, evitando estensioni indebite del campo di applicazione.
La Direttiva UE 2024/825 e il D.Lgs. 30/2026 segnano quindi il passaggio dal marketing ambientale “creativo” alla comunicazione ambientale documentata. Per chi lavora seriamente con certificazioni, prove, fascicoli tecnici e sistemi di gestione, è una trasformazione positiva. Per chi usa parole come “green” e “sostenibile” senza un dossier alle spalle, il rischio aumenta in modo significativo.
Se vuoi capire davvero quanto sei distante dalla conformità, ha senso fare un’analisi concreta sul tuo caso specifico.
Contattaci senza impegno per maggiori informazioni al numero 049/9003612.

