La domanda che spesso ci viene fatta dalle aziende interessate all’EUDR è se in presenza di legno proveniente da paesi classificati a rischio basso dall’ UE, è necessario presentare una due diligence semplificata?
Parliamo di due diligence “semplificata” perchè la condizione è menzionata nell’Articolo 13(1) del Regolamento (UE) 2023/1115. La risposta è sì, ma con delle accortezze. Questo perchè la classificazione “Basso rischio” non significa bassa attenzione e responsabilità.
Facciamo un pò di chiarezza. L’EU Deforestation Regulation (EUDR) ha introdotto introduce un sistema di classificazione dei paesi fornitori di merci coperte dal regolamento in base al rischio di deforestazione e degrado forestale associato alla loro produzione. Questa classificazione ha impatti diretti sugli obblighi di due diligence per gli operatori e i trader nell’UE.
Secondo l’EUDR, la Commissione europea ha classificato i paesi (o parti di paesi) in tre categorie di rischio:
- Rischio basso
- Rischio standard
- Rischio alto
Questa classificazione è stata fatta su criteri oggettivi tra cui:
- Tassi di deforestazione recenti
- Regimi di governance ambientale
- Accordi internazionali
- Capacità di tracciabilità dei prodotti
Anche se l’approvvigionamento è da paesi a basso rischio, saranno necessarie queste procedure:
– Raccolta dei dati della catena di approvvigionamento di cui all’articolo 9
– Valutazione dei rischi di elusione o di mescolanza con origini a rischio più elevato
– Qualsiasi segno di deforestazione o illegalità deve essere indagato a fondo
– Se vengono identificati i rischi, è ancora necessaria una due diligence completa
Il “basso rischio” non è un lasciapassare: la conformità richiede ancora vigilanza e trasparenza.
Per l’approvvigionamento da paesi a rischio standard, non è sufficiente basarsi esclusivamente sulla classificazione dell’UE (articolo 10): sono previste valutazioni indipendenti del rischio per paese e devono essere valutate questioni specifiche per paese come la corruzione o la deforestazione.
Obblighi per i prodotti provenienti da paesi a rischio basso
Gli operatori che immettono sul mercato (o esportano) prodotti provenienti esclusivamente da paesi classificati a rischio basso devono comunque:
- Garantire la tracciabilità
- Raccogliere e conservare le informazioni obbligatorie richieste dall’Articolo 9, tra cui (Descrizione del prodotto, Quantità, Paese di produzione, Coordinate geografiche delle parcelle di produzione, Nome e contatti dei fornitori e commercianti a valle)
- Presentare una dichiarazione di due diligence (Articolo 4 e 6)
La dichiarazione di due diligence deve esplicitare:
- Che i prodotti sono a deforestation-free,
- Che sono stati prodotti in conformità con la legislazione del paese di produzione,
- E che non sono stati prodotti su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020.
In caso di rischio basso, non è richiesto di svolgere la valutazione e mitigazione del rischio prevista per i paesi a rischio standard o alto (Articolo 10 e 11).
Gli operatori devono mantenere le informazioni per 5 anni e renderle disponibili alle autorità competenti su richiesta (Articolo 12).