Banca dati SCIP (Substances of Concern In Products): che cos’è e cosa occorre sapere

SCIP é acronimo di Substances of Concern In Products (Sostanze Pericolose contenute nei Prodotti), ed é un database introdotto dalla Direttiva quadro sui Rifiuti.

Dal 5 gennaio 2021 chi immette articoli nel mercato UE, contenenti sostante definite come estremamente pericolose (SVHC), è tenuto a comunicarlo alla banca dati SCIP. Sono ricompresi i soggetti che producono, assemblano, importano e/o distribuiscono.

Si può verificare l’elenco di queste sostanze nel sito di ECHA (European CHemical Agency) al link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

L’obbligo riguarda TUTTI gli articoli contenenti almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono esentati da quest’obbligo solamente coloro che vendono direttamente ai consumatori finali.

Come occorre fare? Occorre notificare ad ECHA le informazioni seguenti: il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze contenute nell’articolo e fornire informazioni che ne consentano l’uso sicuro, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

Come trasmettere i dati? Le informazioni da trasmettere al database SCIP devono essere nel formato IUCLID  (International Uniform ChemicaL Information Database).

Qual è l’obiettivo? La banca dati SCIP ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti lungo il loro intero ciclo di vita. Mira a ridurre tali sostanze, incoraggiando la loro sostituzione con altre più sicure. Le informazioni presenti nella banca dati SCIP, che sono pubbliche, aiutano i gestori di rifiuti a migliorare le loro pratiche e promuovono l’uso dei rifiuti come risorse. Anche i consumatori, grazie a SCIP, potranno trarre vantaggio da una maggiore conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti, e così compiere scelte d’acquisto più consapevoli.

Quali sono le sanzioni? Mentre l’obbligo di notifica allo SCIP decorre dal 5 gennaio 2021 ed è inerente ad un obbligo sancito dalla Direttiva 2008/98/CE , l’obbligo di comunicare ai propri clienti le informazioni su sostanze SVHC contenute nei propri articoli è sancito dal Regolamento REACH (Articolo 33) ed è sanzionato dal D.Lgs. 133/2009 con una sanzione amministrativa dell’ordine di 30.000,00€.

Per maggiori informazioni contattare il nr. 049 9003612 oppure consultare la pagina Generare lista SCIP